Nella vita di ognuno di noi possono verificarsi delle situazioni spiacevoli come quelle determinate da un incidente stradale, il quale può causare danni patrimoniali e/o non patrimoniali.
Nell’ambito di questi ultimi dobbiamo distinguere tra lesioni macropermanenti e lesioni micropermanenti.
Oggi ci occupiamo delle macropermanenti, della loro definizione e della valutazione e conseguente liquidazione del danno.
Cosa sono le lesioni macropermanenti?
A seguito di un incidente stradale può verificarsi l’ipotesi per cui il soggetto, vittima del sinistro, riporti delle lesioni macropermanenti, cosiddette in funzione della invalidità permanente che inducono nel danneggiato, compromettendo, di fatto, la sua integrità psico-fisica e determinando il c.d. danno biologico.
L’art. 138 del codice delle assicurazioni private dà una definizione delle lesioni macropermanenti (o di non lieve entità) come quelle dalle quali deriva, appunto, una menomazione dell’integrità psico-fisica del danneggiato compresa tra 10 e 100 punti percentuali, laddove, invece, le lesioni che cagionano un danno biologico fino a 9 punti percentuali sono definite micropermanenti.
Calcolo lesioni macropermanenti
Le lesioni macropermanenti sono riconosciute dalla legge e risarcite economicamente in proporzione al danno subito.
L’art. 138 del Codice delle Assicurazioni private, infatti, aveva previsto l’introduzione di una tabella, unica su tutto il territorio nazionale, delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del corrispondente valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione relativi all’età del soggetto leso.
La tabella avrebbe consentito – con un certo margine di giustezza – di quantificare il danno e di conseguenza il rimborso.
Purtroppo tale tabella non è ancora stata emanata, per cui il calcolo ed il conseguente risarcimento delle lesioni macropermanenti non è ancorato ad alcun parametro legale certo, ma bensì a quelli elaborati dai tribunali italiani.
Tabella invalidità permanente
Ad oggi, la tabella presa come riferimento su tutto il territorio nazionale è la tabella di liquidazione del danno biologico di non lieve entità del tribunale di Milano.
I criteri di valutazione utilizzati dal Tribunale di Milano, sono considerati, infatti, i più equi per il risarcimento delle vittime di sinistri stradali.
Gli importi della tabella vengono ogni anno aggiornati tramite decreto del ministero dello sviluppo economico con cui vengono rivalutati gli importi della tabella in base alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo Istat; l’ultimo aggiornamento della tabella risale al 2018.
La tabella utilizza un sistema a punto variabile che funziona assegnando ad ogni punto di invalidità un valore monetario che è sempre maggiore all’aumentare dei punti di invalidità e sempre minore all’aumento dell’età del soggetto leso.
Danno morale e lesioni macropermanenti
In conseguenza di un sinistro stradale può accadere che il danneggiato subisca, oltre alle lesioni macropermanenti, anche un’alterazione del suo equilibrio psicologico.
Questo tipo di menomazioni, infatti, possono incidere anche sugli aspetti “dinamico relazionali personali”, determinando un livello di sofferenza interiore tale da far sì che egli possa ottenere un’ulteriore somma di denaro a titolo di risarcimento del danno morale senza che ciò rappresenti un’indebita duplicazione risarcitoria.
Si parla di personalizzazione del risarcimento.
La vita del soggetto che ha subìto un sinistro stradale è letteralmente messa a repentaglio dall’accadimento che ha causato dei disagi nello svolgimento regolare delle azioni quotidiane del soggetto.
Questi si vede, infatti, impossibilitato ad eseguire determinate funzioni ed ha, pertanto, diritto a ricevere un risarcimento economico per i danni subiti.
L’integrità del soggetto è stata minata a causa di episodi non patologici, la capacità a svolgere adeguatamente il proprio lavoro o a intraprendere una normale attività sociale o personale, viene ostacolata.
Il giudice adìto, pertanto, dovrà valutare l’incidenza su questi aspetti della vita del soggetto leso, il quale, a sua volta, sarà tenuto a motivare e provare l’effettiva correlazione tra la lesione e le dinamiche relazionali danneggiate.
Infatti, al fine di poter valutare e quindi liquidare separatamente il danno morale, questo deve essere correttamente dedotto e adeguatamente provato, considerando che esso consiste in conseguenze diverse e maggiori rispetto a quelle comunemente cagionate da casi simili.
Infatti, se si tratta di conseguenze “comuni”, il loro risarcimento è da ritenersi già compreso nel danno biologico.
La maggiorazione del quantum risarcitorio può arrivare fino al 30 per cento.