Lesioni Micropermanenti: Criteri di Liquidazione

Lesioni Micropermanenti: criteri di valutazione

Può capitare di essere vittima di un incidente stradale, il quale può causare danni patrimoniali e/o non patrimoniali.

Nell’ambito di questi ultimi dobbiamo distinguere le lesioni macropermanenti e le lesioni micropermanenti.

Oggi ci occupiamo delle micropermanenti, della loro definizione e della valutazione e conseguente liquidazione del danno.

Cosa sono le Lesioni Micropermanenti?

Quando un soggetto, in conseguenza di un sinistro stradale, subisce lesioni di lieve entità parliamo di lesioni micropermanenti, e cioè di quelle lesioni che comportano un’invalidità permanente tra uno e nove punti percentuali e determinano il diritto al risarcimento del danno biologico.

Parliamo di lesioni da cui deve scaturire un danno tale da non comportare radicali mutamenti nella qualità di vita del danneggiato, ma i postumi che ne derivano devono essere obiettivamente apprezzabili.

Perché si possa parlare di danno micropermanente, devono ricorrere i seguenti requisiti essenziali:

  • il danno deve essere permanente, nel senso che i suoi esiti devono essere irreparabili ed irreversibili;
  • il danno deve essere suscettibile di accertamento medico-legale, nel senso che la sua esistenza si deve desumere da elementi oggettivi, e non già dalle sole dichiarazioni del danneggiato;
  • il danno deve avere modesta rilevanza, nel senso che le sue conseguenze non devono incidere sensibilmente sulle funzioni esistenziali del danneggiato.
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Liquidazione delle lesioni micropermanenti

La soglia massima di rilevanza ai fini della liquidabilità delle lesioni micropermanenti da sinistro stradale è stata individuata dal legislatore (art. 139 del Codice delle assicurazioni private) è stata fissata nel 9% di invalidità permanente, ed affinché si possa parlare di invalidità da lesione micropermanente è necessaria la presenza di due presupposti fondamentali:

  • la riduzione delle funzionalità vitali del danneggiato in modo definitivo e non recuperabile;
  • la prova oggettiva della lesione e del fatto che la stessa abbia causato una compromissione delle attività vitali del danneggiato.

Tali lesioni alla salute si devono accertare in concreto e non possono essere meramente supposte in astratto.

L’art. 139 del Codice delle Assicurazioni private ha introdotto anche un meccanismo di liquidazione del risarcimento per le lesioni micropermanenti, introducendo, anche per queste, una tabella predisposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con quelli del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e delle attività produttive, aggiornata periodicamente secondo gli indici Istat, con decreto emanato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico.

Il meccanismo di liquidazione del danno biologico per le lesioni di lieve entità (lesioni micropermanenti), introdotto dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni private, prevede due tipologie di risarcimento, e precisamente:

  • risarcimento da danno biologico permanente: tabella che contempla un valore variabile in funzione della percentuale di invalidità accertata e dell’età del danneggiato (riduzione dello 0,5% per ogni anno a partire dall’undicesimo anno di età);
  • risarcimento del danno biologico temporaneo, assegnando il valore di euro 47,49 (ultimo aggiornamento aprile 2019), soggetto ad aggiornamento annuale, ad ogni giorno di inabilità assoluta.

Il comma 3 dell’art. 139 del Codice Delle Assicurazioni private dispone, inoltre, che l’importo può essere aumentato dal giudice fino ad un quinto (20%) “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.

Determinante, inoltre, ai fini della liquidazione delle lesioni micropermanenti (o di lieve entità) è la disposizione finalizzata a ridurre le truffe assicurative e ad arginare i costi dei risarcimenti, secondo cui non possono dar luogo a risarcimento le lesioni “che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo” (ad es., radiografie, ecografie, ecc.).

Il Danno Biologico

Il danno biologico, quindi, inteso come definito dall’art. 138 del Codice Delle Assicurazioni private e cioè “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito“, viene distinto in permanente e temporaneo:

Danno Biologico Permanente

Si ha invalidità permanente quando un soggetto si vede sensibilmente ridotta in modo stabile la propria salute rispetto a quella di cui godeva prima di subire l’evento dannoso.

Tale invalidità viene misurata in punti percentuali e va dall’1% al 100%.

Danno Biologico Temporaneo

Si parla di invalidità temporanea quando la salute del soggetto subisce un peggioramento per un arco di tempo limitato.

Può essere assoluta (totale) o parziale.

È assoluta quando sono del tutto impedite le attività quotidianamente svolte dal danneggiato.

È parziale quando tali attività sono impedite solo in parte.

L’invalidità temporanea sia assoluta che parziale viene misurata in giorni con indicazione di una percentuale di diminuzione della capacità del soggetto leso.

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