Liquidazione del danno alla persona in caso di sinistro stradale

Liquidazione Danno Sinistro Stradale: come ricevere il risarcimento danni

Quando avviene un incidente stradale, la vittima può richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

I danni patrimoniali sono quelli derivanti dai danni subiti e/o dal mancato guadagno e sono immediatamente quantificabili.

Ma accanto a questi, esiste anche una seconda tipologia di risarcimento che interessa i danni non patrimoniali, ovvero quei pregiudizi che rientrano nella sfera psico-fisica della persona e che non sono immediatamente quantificabili.

Rientrano tra i danni non patrimoniali il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale.

Come si quantifica il valore del danno non patrimoniale subito a causa di un sinistro stradale?

La liquidazione del danno alla persona in caso di sinistro stradale viene regolata e disciplinata dal nostro ordinamento giuridico in maniera differente a seconda del contesto in cui il danno è stato cagionato.

In particolare, se le lesioni derivano da sinistri stradali si fa riferimento alle previsioni di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, che prevedono due tipologie di lesioni:

  • Le micropermanenti, ovvero le lesioni lievi pari o inferiori ai 10 punti percentuali di invalidità da incidente stradale
  • Le macropermanenti, ovvero le lesioni superiori ai 10 punti percentuali di invalidità da incidente stradale

Per ciascuna tipologia di lesioni esiste un differente calcolo dell’ammontare del risarcimento basato su due differenti tabelle.

Vediamo nello specifico, allora, i due differenti casi.

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Liquidazione Danno Sinistro Stradale: cosa sono le lesioni macropermanenti?

Nel caso in cui i postumi permanenti riportati in conseguenza del sinistro siano valutati in misura pari o superiore al 10% di invalidità, il criterio di liquidazione è fissato dal legislatore all’articolo 138 del codice delle assicurazioni.

Cosa dice l’art. 138 del codice delle assicurazioni?

L’art. 138 del codice delle assicurazioni prevede la predisposizione, con decreto del Presidente della Repubblica, di una tabella unica su tutto il territorio nazionale che disciplini le menomazioni attribuendo ad ogni singolo punto di invalidità un valore in denaro tenendo anche conto dei dell’età del soggetto leso.

Ma in base a quali criteri e principii dovrebbe essere redatta tale tabella?

Anche questi sono stati previsti dall’art. 138 del codice delle assicurazioni, il quale ha precisato, innanzitutto, la definizione di danno biologico.

Cosa si intende per danno biologico?

Per danno biologico si intende la “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito“.

Più semplicemente, ciò sta a significare che quando una persona fisica subisce una lesione nel fisico o nella psiche si realizza il danno biologico, che deve essere risarcito in quanto l’integrità fisica è un bene costituzionalmente garantito.

Il danno biologico è, dunque, il risarcimento dovuto per le tutte le lesioni subite a seguito di sinistro stradale che abbia generato fino a 100 punti di invalidità psico-fisica (temporanea o permanente).

Entrando più nello specifico, l’ammontare del risarcimento varia a seconda che la lesione sia temporanea o permanente e dall’età della vittima dell’incidente, e può essere aumentato sino al 30% se la menomazione incide su aspetti dinamico-relazionali del danneggiato in maniera rilevante.

Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi, la tabella ministeriale cui fa riferimento l’art. 138 del codice delle assicurazioni non ha ancora preso forma, con la conseguenza che il parametro di riferimento per il calcolo del risarcimento delle lesioni macropermanenti è rappresentato dalle Tabelle predisposte dai vari tribunali.

In particolare da quella del Tribunale di Milano che, anche grazie alla legittimazione che ha ricevuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, è il punto di riferimento principale per la quantificazione del danno biologico e non solo.

Puoi visualizzare la tabella per il risarcimento da danno biologico direttamente sul nostro sito.

Liquidazione Danno Sinistro Stradale: cosa sono le lesioni micropermanenti?

Le micropermanenti (o lesioni di lieve entità) sono quelle lesioni subite dalla persona in conseguenza di un sinistro stradale o di altra natura che comportano un’invalidità permanente tra uno e dieci punti percentuali (superati i quali si ricade nell’ambito delle “macropermanenti”), determinando il diritto al risarcimento del danno biologico.

In tal caso, l’articolo 139 del codice delle assicurazioni prevede criteri più certi per il calcolo del risarcimento, in quanto a differenza dell’articolo 138, detta già gli importi del punto base e di ogni singolo giorno di inabilità assoluta, da rivalutare annualmente tenendo conto della variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.

Risarcimento Danni Incidente Stradale: cos’è il Sinistro Stradale in Itinere

Spesso si verifica il caso in cui l’incidente stradale accade durante il percorso che si compie per recarsi da casa a lavoro o viceversa, da un luogo di lavoro a un altro o, se manca la mensa aziendale, dal luogo di lavoro a quello di consumo del pasto.

In tal caso, ai fini del risarcimento del danno, viene coinvolto anche l’Inail (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro) al quale deve essere necessariamente inviata la denuncia, così come va fatto alla competente compagnia di assicurazione.

Vero è, però, che le tabelle di riferimento dell’Inail – ai fini della liquidazione del risarcimento – prevedono importi di gran lunga inferiori rispetto a quelle utilizzate dalle compagnie assicuratrici, ed inoltre non considerano minimamente l’incidenza del danno morale ed il diritto al risarcimento del danno biologico.

Quando interviene l’Inail la compagnia assicurativa deve comunque provvedere alla liquidazione del c.d. “danno differenziale, e cioè quello risultante sottraendo l’importo delle prestazioni liquidate dall’Inail dall’importo del danno complessivo.

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