Assicurazione Non Paga Sinistro Stradale

Assicurazione non paga sinistro stradale: come muoversi?

Nonostante l’obbligatorietà della polizza RC auto – che, quindi, copre i danni, materiali e fisici, cagionati a terzi – esistono casi in cui l’assicurazione può non pagare un sinistro stradale, facendo sì, pertanto, che il danneggiante debba accollarsi tutte le spese.

Ovviamente il rifiuto a risarcire non viene applicato in modo arbitrario ma segue determinate regole e norme stabilite dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni Private e presenti in tutti i contratti assicurativi.

Casi specifici in cui assicurazione non paga sinistro stradale

Andiamo ad esaminare i casi specifici:

  • l’assicurazione non paga se l’assicurato causa un sinistro con la polizza RC auto scaduta e non rinnovata.
    In questo caso il danneggiato può comunque chiedere il risarcimento al Fondo di garanzia per le vittime della strada (che poi si rivarrà sul responsabile);
  • l’assicurazione non risarcisce i danni materiali – ma solo quelli alle persone – se l’incidente stradale si verifica tra parenti fino al terzo grado;
  • niente risarcimento (o risarcimento ridotto) anche nel caso in cui l’assicurato resti coinvolto in un sinistro, anche senza colpa, senza indossare la cintura di sicurezza; la compagnia può non pagare, ma solo se viene accertato che l’uso corretto del dispositivo avrebbe potuto evitare completamente il danno;
  • l’assicurazione non paga quando l’assicurato è responsabile per l’incidente; nel caso di concorso di colpa, il risarcimento è diminuito in proporzione all’entità della colpa.

Rimborso totale o parziale richiesto dall’assicurazione all’assicurato

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Ma al di là di questi casi specificamente previsti dalle norme di legge, può verificarsi anche un’altra ipotesi, vale a dire il caso in cui l’assicurazione, dopo aver risarcito il danno alla controparte danneggiata, chiede un rimborso totale o parziale all’assicurato che ha causato il sinistro perché costui ha violato le norme del Codice o i termini del contratto (o entrambi).

Pensiamo, ad esempio:

  • al sinistro causato guidando in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti;
  • con patente scaduta o mai conseguita;
  • a bordo di auto sottoposta a fermo amministrativo;
  • con numero di passeggeri a bordo superiore a quello indicato sul libretto di circolazione.

In tutti questi casi, parliamo di rivalsa applicata ai contratti RC Auto.

In tutti gli altri casi, le compagnie di assicurazione devono risarcire i danni materiali di un sinistro entro massimo 60 giorni.

In caso di compilazione da parte di entrambi gli automobilisti del modulo CAI (o CUD), i tempi possono ridursi a 30 giorni.

Se invece l’incidente causa danni alle persone e sono previsti rimborsi per lesioni, i tempi si allungano a massimo 90 giorni.

Se, trascorsi detti termini, la compagnia fa ancora orecchie da mercante e non provvede al risarcimento del danno subìto dall’assicurato, occorre verificare innanzitutto se il ritardo sia dovuto, come molto spesso succede, alla mancata o tardiva emissione della Relazione di Incidente Stradale dalle Forze dell’Ordine (il c.d. verbale).

La legge prevede che la Relazione di Incidente Stradale venga rilasciata entro 120 giorni dalla data dall’incidente e possa essere consultata o richiesta in copia cartacea dalle parti coinvolte secondo le modalità previste dai Comandi di Polizia Locale e dietro il pagamento di un’apposita imposta di bollo che si aggira attorno ai 15 euro.

Possono farne richiesta non solo le parti direttamente coinvolte nell’incidente stradale, ma anche tutti i soggetti direttamente o indirettamente portatori di interessi.

E’ necessario che tale relazione venga prodotta alla compagnia, in quanto in sua assenza potrebbe non solo ridurre l’ammontare del risarcimento fino al 50% ma, in alcuni casi, addirittura compromettere del tutto la possibilità di ottenere il rimborso dalla compagnia assicurativa.

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Accordo in transazione e citazione in giudizio

Accade spesso, però, che, nell’ambito delle procedure stragiudiziali di infortunistica stradale, le compagnie assicuratrici inviino al danneggiato un assegno con un importo a titolo di risarcimento.

Questo importo serve anche a disincentivare l’avvio di ulteriori azioni giudiziarie volte al recupero delle ulteriori somme pretese.

Laddove il danneggiato accetti l’offerta dell’assicurazione si parla di accordo in transazione.

In caso contrario, il danneggiato può agire in giudizio dinanzi al giudice per far accertare le effettive responsabilità del sinistro, esercitando il proprio diritto all’azione legale.

La causa si presenta dinanzi al giudice di pace se il valore dei danni non supera 20mila euro, altrimenti bisogna andare dinanzi al tribunale.

Occorre citare in giudizio non solo l’assicurazione ma anche l’altro automobilista coinvolto nel sinistro, anche se resta escluso che, in caso di condanna, il responsabile possa pagare il risarcimento che, per legge, resta sempre a carico dell’assicurazione nei limiti del massimale.

Se, nonostante la vittoria in giudizio l’assicurazione continua a non pagare, il conducente che ha vinto il giudizio può agire con l’esecuzione forzata ossia con il pignoramento.

Anche in questo caso, è escluso che l’altro automobilista possa essere corresponsabile.

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