Incorrere in un sinistro stradale è un inconveniente che può capitare a tutti, e, fortunatamente nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di incidenti che non determinano conseguenze fisiche a carico dei soggetti coinvolti, ovvero un sinistro stradale senza feriti.
Ciò non toglie, tuttavia, il fatto che – a seguito di un sinistro stradale anche senza feriti – ci siano delle incombenze da sbrigare a carico delle persone coinvolte.
Una fra tutte, quella che si presenta nell’immediato – e che solitamente comporta un notevole stress e fastidio per chi vi incorre – è quella legata alla necessità (o meno) di spostare il proprio veicolo danneggiato dalla sede stradale.
Questo perché si teme che lo spostamento del mezzo possa andare ad inquinare le prove legate alla dinamica del sinistro.
Vero è che, se il veicolo impedisce – con la sua presenza – il normale deflusso della circolazione stradale, è giocoforza provvedere a spostarlo, anche, se non è possibile farlo da soli, con l’ausilio del soccorso stradale (a pagamento) e le forze di polizia.
Laddove, invece, il sinistro stradale senza feriti non crea nessun intralcio alla circolazione degli altri veicoli né pericolo per gli altri utenti della strada, è opportuno non spostare i veicoli poiché la loro posizione sulla sede stradale può essere determinante in caso di future contestazioni.
Ciò appare ancora più utile quando si ritiene di avere ragione (come nel caso si venga tamponati da dietro) e quando il danno al veicolo è di notevole entità.
Assicurazione: cosa fare in caso di sinistro stradale senza feriti
Ovviamente, per ottenere il risarcimento dei danni è necessario denunciare l’incidente stradale senza feriti alla propria compagnia di assicurazione.
La denuncia potrà essere comunicata al proprio assicuratore con lettera raccomandata a/r (con avviso di ricevimento) non oltre i tre giorni successivi all’accadimento.
Nella denuncia occorre indicare i propri dati personali e il numero di polizza, nonché:
- le generalità dell’altro proprietario e del conducente (se sono persone diverse);
- la targa, il modello, il colore del suo veicolo;
- i dati della sua polizza di assicurazione;
- la dinamica del sinistro e le generalità di eventuali testimoni se non è stato possibile compilare il CID (in caso contrario, questi dati sono già presenti nel modulo);
- allegare, se possibile, le dichiarazioni scritte dei testimoni.
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Sinistro stradale senza feriti: compilazione del CID
In caso di sinistro stradale senza feriti che vede coinvolto, oltre al proprio, un altro solo mezzo, è possibile, se vi è l’accordo di entrambi sulla dinamica del sinistro, compilare il modulo blu, detto anche CAI (Constatazione Amichevole) o CID (Convenzione d’Indennizzo Diretto).
Il modulo blu può essere richiesto al proprio assicuratore o scaricato da internet, ed è preferibile tenerne più di uno in macchina nel caso venga compilato in maniera sbagliata.
L’utilizzo del CID rende più veloce il risarcimento dei danni in quanto sarà la propria compagnia di assicurazione a liquidare il danno e non quella dell’altro veicolo.
Tuttavia il risarcimento liquidato dalla propria assicurazione (detto risarcimento diretto) è possibile solo nelle circostanze come sopra specificate, e cioè se vi è l’accordo di entrambi, l’incidente stradale è senza feriti ed ha coinvolto solo due veicoli.
Infatti, se il sinistro stradale ha visto il coinvolgimento di più veicoli, la richiesta di risarcimento del danno andrà inviata non alla propria compagnia ma all’assicurazione dell’altro veicolo e, per conoscenza, anche al proprietario del mezzo.
Incidente stradale senza feriti: intervento delle forze dell’ordine
Può verificarsi, invece, il caso in cui non vi sia accordo relativamente alla dinamica ed alle responsabilità del sinistro senza feriti.
In tal caso, è necessario ricorrere all’intervento delle forze dell’ordine, le quali, oltre ad effettuare i dovuti rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità, saranno tenuti anche ad elevare multe se vi sono state infrazioni al codice della strada.
Eppure, l’intervento delle forze dell’ordine è tuttavia utilissimo per ricostruire, appunto, la dinamica dell’incidente, le condizioni in cui si è verificato, lo stato dei mezzi incidentati e raccogliere eventuali testimonianze.
Il verbale redatto difatti, ha il valore di prova ed è più vantaggioso rispetto al CID, soprattutto quando i danni sono ingenti.
Questo perchè, in alcuni casi, può verificarsi l’ipotesi per cui l’assicurazione, nonostante il CID firmato da entrambe le parti, rifiuti di risarcire il danno poiché lo ritiene incompatibile con la dinamica descritta nel modulo, cosa che invece appare improbabile in presenza di un verbale redatto da un pubblico ufficiale.
Il rifiuto della compagnia aggiungerebbe così ulteriori disagi e costringerebbe ad andare davanti al giudice.
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