Cosa fare in caso di incidente stradale: breve guida

Cosa fare in caso di incidente stradale: breve guida

Può capitare a tutti e, nonostante, mille attenzioni, oggi è capitato a te: stiamo parlando dell’incidente d’auto, e cioè di quella situazione che, più delle altre, ci precipita nel panico proprio per l’immediatezza e la subitaneità con cui si verifica.

Ovviamente, la cosa che ci sentiamo di raccomandare è di non farvi prendere dalla disperazione e dall’ansia, ma di agire prontamente – laddove possibile – per evitare fastidi e lungaggini in un tempo successivo.

Pertanto, al di là della necessità di provvedere immediatamente laddove ci fossero feriti, è bene avere le idee chiare in merito a cosa fare in caso di incidente stradale, agli step da seguire e le procedure da effettuare al fine di cautelarsi ed ottenere il giusto risarcimento.

Cosa fare in caso di incidente stradale? Primo step

Innanzitutto, è bene sottolineare che il soggetto coinvolto in un incidente stradale deve fermarsi, fornire le proprie generalità, i dati della patente e dell’assicurazione,

Se ci sono feriti, è necessario prestare soccorso e non allontanarsi dal luogo dell’incidente fino all’arrivo di un’eventuale ambulanza.

In caso contrario, infatti, e cioè se ci si allontana dal luogo dell’incidente, si commette sempre una violazione al Codice della Strada, violazione che determina una sanzione amministrativa se non ci sono feriti, ma che, in caso affermativo, può addirittura tradursi in un duplice reato (fuga e omissione di soccorso).

Detto ciò, andiamo ad analizzare nello specifico cosa fare in caso di incidente stradale e tutti gli step da affrontare in caso di sinistro.

Sinistro stradale: la denuncia

La prima cosa da tenere a mente è che il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale si prescrive in 2 anni.

Questo significa che , trascorso inutilmente tale lasso di tempo, il danneggiato non può più far valere le sue pretese.

Il termine di prescrizione si allunga (5 anni) se il fatto è considerato reato.

In ogni caso, la prima mossa da compiere è la denuncia di sinistro da presentare alla compagnia assicurativa (la propria ed eventualmente quella del veicolo che si ritiene responsabile del sinistro).

Laddove possibile è preferibile utilizzare il modello CID (Constatazione Amichevole di Sinistro), tramite il quale è possibile raccogliere le generalità dei soggetti coinvolti nel sinistro, i dati dei veicoli e la dinamica dell’incidente.

Non è obbligatorio l’utilizzo di questo modulo, ma altamente raccomandabile: una volta sottoscritto, infatti, l’automobilista non può più rimangiarsi la parola sulle dichiarazioni in esso fornite.

E’ comunque possibile sottoscriverlo in un secondo momento.

Inoltre, la sottoscrizione del CID da parte di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro rappresenta una garanzia maggiore in relazione al fatto che la dinamica del sinistro sia effettivamente quella riportata nel modulo, e ciò riduce i termini per l’eventuale offerta di risarcimento dei danni a cose (da 60 a 30 giorni).

La denuncia di sinistro deve essere effettuata dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario.

Il risarcimento dei danni va chiesto alla propria assicurazione (procedura diretta) o a quella del responsabile (procedura ordinaria), a seconda delle caratteristiche dell’incidente, e le andremo, in seguito, ad analizzare più nel dettaglio.

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Cosa fare in caso di sinistro stradale: i testimoni

Molto frequentemente, tuttavia, si verifica l’ipotesi in cui i soggetti coinvolti nel sinistro non siano affatto concordi sulla dinamica e le conseguenti responsabilità dell’incidente; in tal caso, non verrà neanche redatto un CID, proprio perché non c’è alcuna constatazione amichevole di sinistro.

Pertanto, tutte le parti coinvolte sporgeranno la segnalazione alla propria compagnia.

Le assicurazioni effettueranno i dovuti controlli per verificare di chi sia la colpa.

I controlli sono eseguiti sulla base delle fotografie, dei punti di contatto delle auto, del verbale redatto dalla polizia qualora intervenuta.

Anche il più piccolo errore durante tutto il procedimento di messa in mora dell’assicurazione può pregiudicare il vostro sacrosanto diritto al risarcimento del danno.

Per questo motivo, non esitate a contattarci; i nostri esperti vi affiancheranno durante tutto il processo e potrete dormire sonni tranquilli senza correre alcun rischio.

Diventa inoltre poi fattore determinante la eventuale presenza di testimoni che possano confermare la dinamica del sinistro e che siano disponibili a dichiarare dinanzi al giudice quanto avvenuto in loro presenza.

La presenza di passeggeri all’interno dei due veicoli potrà costituire un ulteriore elemento per trarre elementi utili ai fini dell’individuazione delle responsabilità: le loro dichiarazioni, infatti, possono essere acquisite come prove testimoniali.

Tra l’altro, esiste proprio una previsione di legge (la n. 124/2017) secondo cui, nel caso di incidenti stradali senza feriti (con danni solo alle auto), l’automobilista che chiede il risarcimento all’assicurazione ha l’obbligo di indicare i testimoni sin dal momento della denuncia.

Sinistro stradale: come fare la richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento è l’atto con il quale il danneggiato mette formalmente in mora la compagnia di assicurazione tenuta alla liquidazione del danno.

Come già accennato, il diritto al risarcimento del danno può essere esercitato entro due anni dall’evento.

Qualora l’incidente abbia coinvolto solamente due veicoli immatricolati in Italia e dallo stesso siano derivati soltanto danni materiali o personali lievi, ossia con lesioni di lieve entità, i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla propria compagnia assicuratrice (cd. risarcimento diretto, procedura diretta).

Nel caso in cui, invece, il sinistro veda il coinvolgimento di tre o più veicoli ovvero abbia causato danni non lievi alla persona, e quindi con lesioni che comportano un danno biologico superiore al 9%, il danneggiato deve presentare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato il danno (procedura ordinaria).

La richiesta di risarcimento danni può avvenire secondo diverse modalità:

  • tramite raccomandata A/R,
  • consegna a mano,
  • fax,
  • email
  • mediante il sito web della compagnia stessa – stabilite dall’assicurazione.

Durante questa fase la compagnia assicurativa è tenuta a prestare al cliente tutto il supporto possibile nella compilazione della richiesta, anche per la quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli.

Infatti, al fine di una giusta valutazione del danno subìto e di una equa liquidazione dello stesso, la richiesta di risarcimento per i danni materiali e/o fisici deve contenere, in base alle circostanze:

  • gli estremi dei soggetti e dei veicoli coinvolti nonché quelli del sinistro;
  • i dati degli eventuali testimoni (se presenti);
  • il luogo e gli orari in cui fare ispezionare le cose danneggiate per accertare l’entità del danno;
  • l’attività lavorativa e il reddito del danneggiato;
  • l’entità delle lesioni subite;
  • attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi.
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Una volta presentata la richiesta di risarcimento, l’assicurazione ha l’obbligo di rispondere formulando una congrua offerta o motivando il rifiuto entro un certo termine:

  • entro 90 giorni nel caso di lesioni personali;
  • entro 60 giorni, nel caso di danni a veicoli o cose se il CID è firmato da una sola delle parti coinvolte nel sinistro;
  • entro 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro (CID) sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente.

Dopo aver formulato l’offerta, la compagnia di assicurazioni è obbligata a liquidare il danno entro 15 giorni e tale liquidazione deve essere effettuata in ogni caso, e cioè sia nel momento in cui il danneggiato abbia accettato l’offerta, sia che l’abbia rifiutata (in quest’ultimo caso vale come acconto in attesa della definizione del contenzioso).

Qualora, invece, la compagnia assicuratrice non provveda ad effettuare alcuna offerta entro i termini sopra indicati, il danneggiato potrà intraprendere un’azione giudiziaria ai fini del risarcimento.

Cosa accade, poi, se nel sinistro in questione risultino coinvolti e danneggiati anche i terzi passeggeri a bordo dei rispettivi veicoli?

Il terzo trasportato (così viene definito in gergo il passeggero) vanta il diritto ad ottenere l’indennizzo a prescindere dal soggetto responsabile dell’incidente.

Pertanto, questi deve essere sempre risarcito, anche quando viaggiava a bordo dell’auto colpevole dell’infrazione.

La richiesta di risarcimento va spedita all’assicurazione dell’auto sulla quale viaggiava.

Sarà questa a risarcirlo immediatamente, previa produzione del referto del pronto soccorso e dei successivi certificati medici.

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